Come si applicherà la ‘tassa’ da 2 euro sui pacchi extra Ue di ‘modico valore’
Previsto un periodo transitorio fino al 1 marzo in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici di Dogane e operatori

La handling fee sui pacchi di provenienza extra Ue dal valore inferiore ai 150 euro, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e chiesta a gran voce dal sistema moda del Made in Italy, è in vigore dal 1 gennaio. Sulla sua applicazione ha diffuso nei giorni scorsi due circolari di chiarimento l’Agenzia delle Dogane, il cui contenuto è stato poi sintetizzato da Confetra.
Diversi i punti evidenziati dal documento. Il primo è che la tassa – o meglio, il “contributo” a copertura delle “spese amministrative per gli adempimenti doganali” relativi alle spedizioni di modico valore – è esigibile all’atto dell’importazione definitiva delle spedizioni interessate, a cura degli Uffici doganali, e riguarda sia invii di tipo b2c, sia b2b, sia c2c, ovvero tra consumatori privati (ma non interessa le merci a seguito di passeggeri).
Un altro punto interessante chiarito dalle circolari riguarda la definizione stessa di ‘spedizione’, che le Dogane hanno fissato sulla base delle Note Esplicative sulle norme Iva per il commercio elettronico fissate dalla Commissione Europea di settembre 2020, nelle quali si stabiliva che una spedizione (consignment) consiste in “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”. Ai fini della handling fee, ne consegue che ordini diversi collocati in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (una Lettera di Vettura o Air Waybill) sono da considerarsi come unica spedizione, per la quale quindi dovrà essere riscosso un unico contributo di 2 euro.
A dovere pagare il contributo sarà, in qualità di debitore, “il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”. Il testo chiarisce inoltre che per le dichiarazioni ordinarie (H1) la soglia dei 150 euro è stabilita guardando al valore in dogana (valore imponibile ai fini del dazio), mentre per quelle semplificate si fa riferimento al valore intrinseco (il prezzo di vendita per merci commerciali, esclusi trasporto, assicurazione e imposte; il valore stimato per le merci non commerciali).
Infine, considerando i tempi necessari per l’adeguamento dei sistemi informatici della Adm così come di quelli degli operatori, è stato previsto periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026 in cui per sia per le dichiarazioni ordinarie (H1) sia per quelle semplificate (H7) si potranno usare contabilizzazione periodica e pagamento cumulativo. Non sarà inoltre applicata alcuna sanzione in caso di assenza del codice 159 nelle H1. Dopo il 1 marzo, per le dichiarazioni ordinarie il contributo dovrà essere liquidato direttamente, mentre per quelle semplificate resterà la contabilizzazione quindicinale con pagamento entro 15 giorni.
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