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Logistica

Cambiano le regole sugli scioperi nella logistica, plauso di Confetra

L’inserimento della categoria fra i servizi pubblici essenziali da parte della Commissione di garanzia comprimerà la possibilità di proclamazioni improvvise

di REDAZIONE SUPPLY CHAIN ITALY
17 Marzo 2026
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Scioperare nel settore della logistica diventerà più difficile.

Lo stabilisce una delibera appena adottata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. “Le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla legge 146/1990, allo stesso modo in cui lo sono quelle che riguardano in maniera diretta e specifica l’attività di trasporto merci su gomma” si legge nella delibera.

Il ragionamento si basa su un’estensione interpretativa del termine “approvvigionamento” usato dalla legge sui servizi rientranti fra gli essenziali, a riguardo dello “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità”, che per la Commissione non è più da limitarsi al solo trasporto, bensì alle attività “che sono abitualmente ricondotte entro il campo semantico del termine logistica”.

Pertanto d’ora innanzi le proclamazioni di sciopero nel settore della logistica dovranno “avvenire nel rispetto dell’art. 2, commi 1 e 2, l. 146/1990, e cioè osservando il termine di preavviso, indicando le motivazioni, la durata e le modalità di attuazione dell’astensione collettiva, nonché esperendo previamente le procedure di raffreddamento e conciliazione”. Nel caso di astensione a livello aziendale, inoltre, tale interpretazione restrittiva coinvolgerà tutte le attività dell’azienda che movimenti anche beni essenziali, non solo quelle relative ai beni essenziali. Analogamente l’applicazione non potrà essere “elusa dai soggetti proclamanti, frazionando il servizio ed escludendo dall’astensione le prestazioni da loro unilateralmente ritenute indispensabili. Ciò fatta salva l’ipotesi in cui il servizio sia limitato a parti nettamente distinte e autonome sul piano strutturale e funzionale e la qualifica di servizio essenziale riguardi solo alcune di esse”.

Analogamente “la proclamazione dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 2, comma 1, l. 146/1990, quando l’astensione collettiva riguardi non singole aziende, ma l’intero settore della logistica, poiché in tale ipotesi, per definizione, l’azione di sciopero non potrà che riguardare anche la movimentazione dei beni essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990, con conseguente attrazione nel campo di applicazione della l. 146/1990”.

Quanto ai servizi minimi da garantirsi durante gli scioperi proclamati secondo la 146, per analogia col trasporto su gomma dovranno essere garantiti i servizi logistici relativi a “trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile di riscaldamento”; “raccolta e distribuzione del latte”; “trasporto di animali vivi”; “trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura”; “trasporto di prodotti alimentari di prima necessità”.

“Positivo” l’accoglimento di Confetra: “Per il presidente Confetra Carlo De Ruvo “la delibera della Commissione rappresenta un punto di equilibrio tra la tutelada un lato, dell’esercizio del diritto di sciopero e l’esigenza, dall’altro lato, di non penalizzare un servizio pubblico essenziale per la collettività”.

A.M.

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