Cassazione sull’autotrasporto merci: più attenzione a CMR, colpa grave e riserve
Lo Studio Zunarelli evidenzia come due sentenze di Cassazione abbiano recentemente ribadito e rafforzato l’importanza di una corretta gestione dei contratti

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione sono intervenute su nodi centrali del trasporto internazionale di merci su strada e offrono indicazioni operative importanti per vettori, committenti, spedizionieri e assicuratori.
Le decisioni — Cass. civ. n. 5052/2026 e n. 12091/2026 — riguardano l’applicazione della Convenzione Cmr, il principale riferimento normativo per i trasporti internazionali su gomma, e chiariscono aspetti spesso decisivi nei contenziosi: limite risarcitorio, prova della colpa grave, caricamento, stivaggio e valore delle riserve nella lettera di vettura.
“La Cassazione conferma che l’applicazione della Cmr richiede attenzione estrema nella gestione concreta del trasporto e della documentazione” ha osservato l’avvocato Andrea Giardini dello Studio legale Zunarelli. “Non basta richiamare genericamente la Convenzione: procedure interne, controlli e clausole contrattuali devono essere costruiti con precisione”.
La prima ordinanza nasce dallo smarrimento di un collo di prodotti elettronici durante una spedizione internazionale. La Corte chiarisce che, per superare il limite risarcitorio previsto dalla Cmr, non basta che il vettore non sappia spiegare come sia avvenuta la perdita. Serve invece un accertamento concreto della colpa grave, ad esempio valutando circostanze di tempo e luogo, valore della merce, eventuali anomalie nelle soste, carenze di vigilanza o procedure di sicurezza insufficienti.
“La decisione ridimensiona un orientamento molto severo a danno dei vettori, emerso negli ultimi anni” ha spiegato Giardini. “Ma evidenzia anche quanto sia importante, per le imprese di trasporto, poter dimostrare la correttezza delle proprie procedure interne”.
La seconda ordinanza riguarda invece il ribaltamento di due travi metalliche durante un trasporto dalla Francia all’Italia, con danni al semirimorchio del vettore. In questo caso la Cassazione precisa che una clausola generica sul caricamento e stivaggio della merce “a cura del mittente” non estende automaticamente la responsabilità di quest’ultimo anche ai danni subiti dal mezzo.
“È un passaggio rilevante per gli operatori” ha sottolineato Giardini. “Le clausole contrattuali devono distinguere chiaramente il danno alla merce da quello eventualmente arrecato al veicolo, alle attrezzature o a terzi”.
Centrale anche il tema delle riserve nella lettera di vettura Cmr. Se il vettore rileva anomalie evidenti nell’imballaggio, nel caricamento o nello stivaggio, deve formularle in modo specifico, motivato e formalmente accettato dal mittente. In caso contrario, eventuali contestazioni successive rischiano di perdere efficacia.
Le due pronunce rappresentano quindi un richiamo alla necessità di rafforzare modulistica, controlli e tracciabilità delle spedizioni. “In un mercato caratterizzato da carichi sempre più complessi e merci ad alto valore — ha concluso Giardini — la corretta gestione documentale diventa essenziale per prevenire contenziosi e responsabilità”.
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