Nuove regole per la gestione pallet: l’analisi dello studio Zunarelli
Dalla certezza del Ddt all’obbligo di restituzione anche per i pallet danneggiati: la Legge 182/2025 e le nuove linee guida operative spiegate dall’avvocata associata Iolanda Cavallo

Con l’entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025, n. 182, nel 2026 l’interscambio di pallet viene regolamentato in modo stringente e punta a mettere fine a sprechi, perdite e al ‘mercato grigio’ per le imprese della logistica nazionale.
Nello specifico, come analizzato in un approfondimento da Iolanda Cavallo, avvocata associata dello Studio Zunarelli, l’importanza della riforma risiede nel rafforzamento della tracciabilità documentale. Il nuovo quadro normativo cambia la gestione operativa spostandola dai ‘patti di magazzino’ alla certezza del diritto, passando dalle semplici raccomandazioni agli obblighi per ciascun operatore della catena.
Uno dei punti principali della legge è l’intangibilità del Ddt: il nuovo art. 17-ter stabilisce che quantità, tipologia e qualità dei pallet indicate dal mittente non possono essere modificate unilateralmente dal ricevente. Se i dati non corrispondono, il destinatario non può più limitarsi a barrare il foglio, ma deve attivare una contestazione formale e tempestiva. Le nuove linee guida 2026 stabiliscono che la norma si applica a tutta la ‘documentazione equivalente’ (borderò, documenti di ritiro), garantendo una copertura totale del flusso logistico.
La nuova legge interviene anche su quello che era fino a ieri considerato il ‘collo di bottiglia’ dello scambio, chiarendo che l’obbligo di restituzione permane indipendentemente dallo stato di conservazione dei pallet ricevuti. Il destinatario non può più rifiutare lo scambio adducendo criticità qualitative per sottrarsi all’obbligo. La qualità, quando rilevante, deve essere ricondotta a standard oggettivi (come i capitolati Epal o Eur-Uic) e non a valutazioni soggettive dei singoli operatori.
Quando lo scambio immediato risulta impossibile, si ricorre al buono pallet, ma anche qui c’è un’importante variazione: il buono non è più un titolo a tempo indeterminato. Inoltre, se il buono manca di tipologia o quantità, il possessore può esigere immediatamente il valore di mercato in denaro. In termini di scadenze, se la restituzione non avviene entro sei mesi, il soggetto obbligato deve pagare il valore dei pallet non resi. L’obiettivo è evitare che il materiale resti immobilizzato come cespite nei magazzini altrui.
Secondo lo Studio Zunarelli, con il nuovo regime 2026 le imprese devono dotarsi di un apparato probatorio composto da fotografie, registrazioni di magazzino e da una gestione documentale impeccabile. “L’interscambio non si governa più con prassi interne”, sottolinea l’analisi di Iolanda Cavallo, “ma con la standardizzazione”. Le aziende che si allineeranno ai capitolati tecnici riconosciuti e gestiranno tempestivamente le contestazioni potranno evitare costi imprevisti e contenziosi legali nella gestione dell’ultimo, importante, anello della logistica.
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