Menu
  • Notizie e interviste in evidenza
  • Le altre News
  • Chi siamo
  • Perchè
  • Pubblicità
  • Contatti
  • Chi siamo
  • Perchè
  • Contatti
  • Pubblicità
  • Alocin Media
    • Shipping Italy
    • Super Yacht 24
    • Aircargo Italy
    • Alocin Media Corporate
Il giornale online del made in Italy che si muove

Il giornale online del made in Italy che si muove

logo SUPPLYCHAIN
  • Home
  • Logistica
  • Trasporti
  • Interviste
  • Immobiliare
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Politica
  • Servizi & Fornitori
Il giornale online del made in Italy che si muove

Il giornale online del made in Italy che si muove

Logistica

Il tribunale di Milano riconosce la “dipendenza economica” di una coop di autotrasporto nei confronti di Dhl Express

Una sentenza emessa nel 2020, secondo lo studio legale che ha assistito il fornitore, stabilisce “un precedente significativo” rispetto alla condotta delle grandi imprese nei confronti dei loro partner più vulnerabili

di Redazione SUPPLY CHAIN ITALY
25 Settembre 2024
Stampa
Cabina camion autista – autotrasporto

È del 2020, “ma di grande attualità” secondo l’avvocato Giovanni Scoccini, una sentenza emessa dal Tribunale di Milano in un contenzioso che ha visto opposti da un lato Dhl Express e dall’altra una coop dell’autotrasporto dell’Emilia Romagna, e che ha visto la prima condannata a rifondere la seconda per circa mezzo milione di euro.

La vicenda – spiega a SUPPLY CHAIN ITALY il legale, dello studio romano Scoccini e Associati, che nel caso ha assistito la coop – riguardava il regolamento dei rapporti dare/avere tre le due realtà, dopo che Dhl aveva comunicato alla seconda il recesso del rapporto contrattuale, allo scopo di servirsi di un diverso fornitore, dando un preavviso di tre mesi dopo un rapporto di durata ventennale. La società pretendeva ulteriori somme alla chiusura del contratto, mentre la cooperativa, lamentava di contro di non essere stata del tutto pagata dall’azienda, che si era poi rivolta direttamente ai sub-vettori di questa per non lasciare scoperto il servizio.

Nel loro pronunciamento, spiega Scoccini, i giudici milanesi hanno riconosciuto come Dhl Express nel corso del lungo rapporto avesse esercitato sul suo subappaltatore un “effettivo controllo societario” , poiché il primo “non era in grado di determinare autonomamente le proprie scelte strategiche” perché tutta “l’attività d’impresa era sottoposta al controllo, alle direttive e agli standard di Dhl Express Italy”. In particolare la coop, che si avvaleva in proprio di circa 50 mezzi ricorrendo come detto inoltre ad alcuni sub-vettori, aveva infatti concluso investimenti – relativi ad acquisti in leasing e attività di manutenzione – in veicoli specifici, indicati da Dhl e contraddistinti anche dalla tipica livrea giallo-rossa di questa. La cooperativa aveva inoltre adattato i propri processi lavorativi alle indicazioni di Dhl, dotando proprio personale di device messi a disposizione dall’azienda, con una pratica che ha portato a una perdita di autonomia gestionale da parte dell’autotrasportatore.

Il cuore della sentenza, segnala lo studio Scoccini, risiede in particolare nel riconoscimento della dipendenza economica dell’autotrasportatore da Dhl, vincolati da una relazione di lunga durata caratterizzata da un’evidente disparità di potere. La corte ha interpretato questo squilibrio alla luce della legge n. 192 del 1998, che censura l’abuso dello stato di dipendenza economica proteggendo la parte più debole in una relazione commerciale. Nella sentenza la corte ha infatti messo in evidenza la relazione ventennale tra le due aziende, durante la quale la coop ha lavorato quasi esclusivamente per Dhl Express (dovendo ad essa circa il 90% del proprio volume d’affari), adattando continuamente la sua operatività alle esigenze e direttive sulla base delle richieste di questa.

Secondo i giudici milanesi, quindi, la decisione di Dhl di recedere improvvisamente dal contratto con un preavviso di tre mesi, pur previsto dallo stesso contratto, è stata sproporzionata ma anche contraria ai principi di buona fede oggettiva, data la durata e la natura dei rapporti tra le due realtà. Il recesso, insomma, avrebbe dovuto essere esercitato in conformità con i principi di correttezza e buona fede, considerando le ripercussioni sulla controparte.

Al di là del caso specifico, la sentenza, secondo lo studio Scoccini, stabilisce anche “un precedente significativo che potrebbe influenzare la condotta delle grandi imprese nei confronti dei loro fornitori e partner commerciali più piccoli e vulnerabili”. “Questa decisione – sottolineano i legali che hanno assistito gli autotrasportatori – apre diverse riflessioni importanti sulle pratiche commerciali e sulla necessità di equilibrio e giustizia nei rapporti di potere in ambito economico”. Il caso, concludono, evidenzia “l’importanza di un esame approfondito delle condizioni di dipendenza economica e di un uso consapevole dei diritti contrattuali, specialmente in contesti dove la disparità di potere può portare a decisioni che, pur legali, possono risultare eticamente e socialmente discutibili”. E infine “ricorda alle imprese che il potere economico porta con sé una responsabilità nei confronti dei partner commerciali e della società nel suo insieme.

F.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY

Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
Ultimi Articoli
Interporto Pordenone
Torna a gara il terminal intermodale di Pordenone ora affidato a Hupac
Al via la procedura per aggiuidcare per 3 anni la gestione della struttura, che sarà al centro di importanti opere…
  • Centro Ingrosso
  • Hupac
  • Pordenone
  • terminal intermodale
2
Logistica
23 Maggio 2025
Wcg ALpi Real Estate Vignate
Alpi Real Estate ha ceduto un immobile logistico a est di Milano
Situato a Vignate, il magazzino da 8.500 metri quadrati è stato rilevato da una Sgr
  • ALpi Real Estate
  • Wcg
  • World Capital group
1
Logistica
23 Maggio 2025
LIUC I-LOg convegno AI
Dati accurati più che costi ridotti: cosa chiedono le aziende italiane della logistica alla IA
L’ambito del Sales Forecasting e demand planning è quello che sta attirando il maggior interesse (43%)
  • Ai
  • Fabrizio Dallari
  • I-Log
  • IA
  • intelligenza artificiale
  • Liuc
3
Logistica
22 Maggio 2025
Mercitalia Forwardis Hexafret
Mercitalia attiva un traffico di cereali per Forwardis
La casa di spedizioni francese ha anche stabilito una presenza in Italia
  • cereali
  • Hexafret
  • Mercitalia
  • Sncf
1
Trasporti
22 Maggio 2025
Treno Foggia Interporto Pd Cfi Lkw Walter
F2i dà il via a un polo della logistica delle rinfuse
Il gestore di fondi integra le due controllate Fhp, che controlla quattro terminal portuali, e Cfi (Compagnia Ferroviaria Italiana)
  • CFi
  • Fhp
  • polo logistica rinfuse
1
Logistica
22 Maggio 2025
Il giornale online del made in Italy che si muove
  • Logistica
  • Trasporti
  • Interviste
  • Immobiliare
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Politica
  • Servizi & Fornitori

© SUPPLY CHAIN ITALY (Riproduzione riservata – All rights reserved)
Testata edita da Alocin Media Srl
Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

  • Informativa Cookie
  • Informativa Privacy
  • P. IVA: 02499470991
Credits: Edinet s.r.l. - Pietra Ligure (SV)
enit