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Anche con resa Ex Works permane per il venditore il rispetto delle norme sulle sanzioni alla Russia

Un factsheet della Commissione Europea chiarisce come l’impiego del Franco Fabbrica non esima dagli obblighi, anche nei casi di negligenza

di REDAZIONE SUPPLY CHAIN ITALY
5 Giugno 2025
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Adottare una resa Ex Works (o Franco Fabbrica) non esime il venditore/esportatore dall’obbligo di conformarsi alla normativa Ue in tema di sanzioni, incluse quelle alla Russia. Lo esplicita un ‘factsheet’ pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 27 maggio e segnalato da Flavia Melillo, avvocato e responsabile della sezione Marine&Aviation di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

Nel documento viene evidenziato come gli operatori Ue siano considerati legalmente responsabili di violazioni a tali norme, che siano intenzionali o frutto di negligenza. Ancora più esplicitamente, che questi “non possono sfuggire a questa responsabilità sulla base di accordi contrattuali o per due diligence carente” e quindi anche le intese tra privati come appunto quelle stipulati in riferimento agli Incoterms non fanno eccezione.

Del testo, l’”elemento più importante”, secondo Melillo, è il fatto “che la Commissione si occupi del rapporto tra Incoterms e sanzioni internazionali, tema che ha di frequente “generato dubbi tra gli operatori del commercio internazionale”. L’ambito soggettivo di applicazione della normativa, ha evidenziato ancora, del resto si estende “a persone fisiche residenti nell’Unione, cittadini europei ovunque si trovino, società rette da leggi di Stati membri Ue e entità straniere che operino all’interno del territorio dell’Unione”. Pertanto, “a nulla rileva l’adozione di una clausola di natura pattizia (nella specie, della clausola Franco Fabbrica, che in teoria ridurrebbe al minimo gli adempimenti per il venditore)”.

In caso di violazioni, ribadisce ancora il documento della Commissione, gli operatori Ue sono legalmente responsabili, che queste siano intenzionali o frutto di negligenza. Oltre al danno reputazionale, viene ancora evidenziato, chi violi le norme può essere perseguito penalmente e amministrativamente; atti di voluntary disclosure, tuttavia, possono valere come fattore mitigante in questo senso.

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