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Logistica

Ai vigilantes di un magazzino Amazon andrà applicata la retribuzione del Ccnl Logistica

Una sentenza del Tribunale di Roma apre la strada ad altre azioni giudiziarie contro il ‘lavoro povero’ nella sicurezza dei poli logistici

di FRANCESCA MARCHESI
28 Novembre 2025
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Amazon Magliana

Una sentenza pubblicata nei giorni scorsi dal Tribunale di Roma potrebbe aprire la strada a numerose azioni giudiziarie da parte degli addetti alla sicurezza dei poli logistici che siano attualmente inquadrati con il Ccnl Vigilanza privata e servizi fiduciari.

Il caso in questione ha visto contrapposti quattro lavoratori che operavano nel magazzino Dlz 3 Amazon di Roma, nella zona della Magliana, e Icts Italia Srl, l’istituto di vigilanza che li aveva assunti e che dal 2015 fino alla metà del 2022 ha avuto in appalto servizi di vigilanza e fiduciari presso i siti di Amazon Italia Logistica, Amazon City Logistica e Amazon Italia Transport Srl.

Assunti come detto sulla base del Ccnl Vigilanza privata con inquadramento al livello D, i quattro lavoratori si sono infatti visti riconosciuto nei giorni scorsi il diritto alla retribuzione prevista dal quarto livello del Ccnl della Logistica.

Assistiti dagli avvocati Bartolo Mancuso e Giulia Di Pasqua dello studio legale LawforChange, i lavoratori – tutti inquadrati con contratto a tempo pieno e qualifica di operaio, mansioni di portierato ed inquadramento nel livello D del Ccnl vigilanza privata – si erano rivolti alla corte romana per chiedere la nullità della clausola relativa al trattamento economico e la corresponsione delle differenze rispetto a una retribuzione mensile in grado di garantire “una esistenza libera e dignitosa” in linea i precetti dell’articolo 36 della Costituzione.

Nel ricorso viene ricordato come le mansioni svolte dagli addetti includessero, oltre ad attività di ‘Site Observers’ (pattugliamento a piedi del sito), anche quelle di ‘Check-in e check-out trucks’, Not on Van, Sortation Quality Audit, Scan Log 1.0. Nello specifico, il Check-in e check-out trucks consisteva nel richiedere all’autista del furgone addetto al trasporto il Cmr, controllando poi la correttezza della tratta del viaggio, l’integrità del sigillo apposto sulle porte del mezzo e la corrispondenza del numero identificativo a quello dello stesso Cmr. Il dipendente doveva poi provvedere ad annotare le informazioni relative alla spedizione sino ad occuparsi dell’attività di scarico. La mansione Not on Van riguardava verifiche in caso di mancata corrispondenza tra il numero dei pacchi assegnati a inizio turno e quelli consegnati e riportati al magazzino di partenza. Il Sortation Quality Audit consisteva nell’annotare eventuali errori del magazziniere preposto ad ogni corsia nella scansione dei pacchi, prima di introdurli nella borsa di destinazione. Scan Log 1.0 infine consisteva nella scansione delle borse di uno stesso giro consegne nella fase antecedente al carico sul furgone, in modo da accertare la corrispondenza tra quelli consegnati e quelli risultanti dal sistema.

Attività, si legge nel documento, che venivano compensate da Ictsi con una retribuzione netta che nell’ambito del rapporto di lavoro è passata dagli iniziali 3,83 euro orari (agosto 2017) fino a un massimo di 4,7 euro orari (giugno 2022; il lordo parallelamente saliva da 5,49 a 6,73 euro/ora).

Un importo che ora il Tribunale di Roma ha ritenuto “non conforme al precetto di cui all’art. 36 Cost” in quanto “insufficiente ad assicurare lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa”, anche in quanto inferiore “ai massimali per l’indennità di disoccupazione Naspi, ai redditi imponibili minimi annui da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali Inps, al limite di reddito per la pensione di inabilità” e  nel complesso “inferiori o comunque appena superiori rispetto alla soglia di povertà calcolata dall’Istat”.

Pur riconoscendo come “pacifico” il fatto che la retribuzione fosse in linea con quella effettivamente prevista dal Ccnl Vigilanza Privata, il Tribunale ha infatti evidenziato come questo elemento di per sé non può “escludere la violazione” del principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione.  Inoltre – ed è questo un punto particolarmente interessante chi opera nel settore – le mansioni svolte dai quattro lavoratori, ha rilevato, potevano essere ricondotte nell’alveo di altri Ccnl, tra cui quello di Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, peraltro anche il contratto “applicato ai lavoratori diretti della committente presso il sito DLZ3 a cui erano addetti”.

Nel pronunciamento, il giudice rileva come significativo il fatto che altri Ccnl “astrattamente adottabili, specie il Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, garantiscano ai lavoratori a tempo pieno e di pari anzianità “una retribuzione nettamente superiore”, e specifica che questo raffronto va svolto in particolare “sulla base del IV livello del Ccnl” dato che questo riguarda l’attività di “personale di custodia che svolge controlli, sorveglianza e verifica delle merci”, ovvero “mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte da parte dei ricorrenti”.

Da qui si arriva la dichiarazione di nullità della clausola relativa al trattamento economico come da Ccnl Servizi Fiduciari e la condanna a corrispondere le differenze retributive e contributive, con somme che per i quattro addetti sono state fissate a seconda dei casi tra i 6.700 euro e i 50.783 circa l’uno.

In un intervento sul sito di Lawforchange, l’avvocata Di Pasqua ha rilevato come “per la prima volta” in un caso simile sia stato sancito “il diritto all’applicazione dei livelli retributivi previsti dal Ccnl Logistica, contratto collettivo ben più generoso rispetto ai Ccnl Multiservizi e Portierato/Proprietari di fabbricati, utilizzati sino ad oggi in molte pronunce come parametro”. Soddisfatto anche il sindacato di base Usb, per il quale “se lavori nella logistica, devi avere le retribuzioni del Ccnl Logistica”.

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