Regolamento europeo sugli imballaggi: cosa cambia per supply chain e operatori logistici
Scattata l’applicazione del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr): nuovi obblighi documentali per fabbricanti, importatori e logistica, stop ai Pfas e iscrizione obbligatoria ai registri Epr

Il 12 agosto 2026 è scattata l’applicazione del Regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr), che introduce un quadro normativo unico per tutti gli Stati membri destinato a incidere su tutte le imprese che commercializzano prodotti confezionati. La nuova disciplina interessa l’intero ciclo di vita del packaging e impone obblighi differenziati in funzione del ruolo svolto nella filiera. Tra le misure immediatamente operative figurano l’obbligo per i fabbricanti di predisporre la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità Ue ai sensi degli articoli 38 e 39, l’inclusione formale di cialde, capsule per caffè o tè e bustine per bevande nella definizione di imballaggio, nonché il rispetto di precisi limiti chimici: il divieto di Pfas negli imballaggi a contatto con alimenti — con soglie fissate a 25 ppb per singola sostanza, 250 ppb complessivi e 50 mg/kg di fluoro totale — e la conferma del tetto massimo di 100 mg/kg per la somma dei metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente).
Sul piano operativo e contrattuale, la riforma amplia la platea dei soggetti responsabili: la qualifica di fabbricante viene infatti estesa anche a chiunque faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio marchio commerciale (private label). Gli importatori devono verificare la conformità tecnica dei prodotti provenienti da Paesi terzi prima dell’immissione sul mercato Ue, mentre i distributori e i fornitori di servizi di logistica (3pl) assumono precisi doveri di controllo documentale e l’onere di garantire che le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione non compromettano l’integrità e i requisiti del packaging. Diventa inoltre vincolante l’iscrizione al registro nazionale per la responsabilità estesa del produttore (Epr), la cui mancanza preclude la possibilità di commercializzare i beni.
La roadmap delle prescrizioni sarà comunque graduale fino al 2040 per i requisiti su riuso, riciclabilità e contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo. Come evidenziato dal sistema Conai, la principale criticità operativa della fase attuale risiede nell’attesa dei numerosi atti delegati ed esecutivi che la Commissione europea dovrà ancora emanare per standardizzare i criteri tecnici e l’etichettatura con i pittogrammi armonizzati. Per i responsabili degli approvvigionamenti e della logistica le azioni prioritarie consistono dunque nella mappatura del proprio inquadramento giuridico, nel censimento dei materiali utilizzati e nell’aggiornamento dei contratti di fornitura con specifiche clausole di garanzia e conformità tecnica.



