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Fra trasferimento d’azienda e cambio-appalto: dal Tribunale di Milano la bussola agli operatori della logistica

Contributo a cura di avvocati Nicola Spadafora e Lorenzo Maratea * * Tonucci & Partners Come noto, nel settore del cosiddetto “corriere espresso”, i grandi player nazionali ed esteri procedono con l’affidamento delle lavorazioni a fornitori esterni. Fra gli operatori, di regola, si registra l’applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per questa ragione, […]

di
25 Marzo 2021
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Poste Italiane Passo Corese hub

Contributo a cura di avvocati Nicola Spadafora e Lorenzo Maratea *

* Tonucci & Partners

Come noto, nel settore del cosiddetto “corriere espresso”, i grandi player nazionali ed esteri procedono con l’affidamento delle lavorazioni a fornitori esterni. Fra gli operatori, di regola, si registra l’applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, per questa ragione, per i fornitori che si trovano a subentrare nella gestione di un determinato cantiere (hub) si pone il problema dell’applicazione della clausola sociale e, in taluni casi, un problema ancora più difficile da gestire, ossia la richiesta di applicazione da parte dei lavoratori delle garanzie di cui all’art. 2112 c.c..

Si tratta di temi che è corretto definire “scottanti” perché da tempo sono al centro del dibattito giurisprudenziale, sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Il risultato è che a tutt’oggi tracciare una linea di confine fra il fenomeno del trasferimento d’azienda e quello della successione fra due fornitori nella gestione di specifiche lavorazioni non è semplice.
In un caso affrontato con successo dallo Studio Tonucci & Partners il Tribunale di Milano, accogliendo larga parte delle argomentazioni svolte da un’impresa subentrata nella gestione di un hub, ha fatto chiarezza su alcuni punti.

In primo luogo, il Tribunale ha definito il contenuto dell’onere della prova a carico del datore nei contenziosi in tema di art. 2112 c.c.. Ebbene, affinché non ricorra un’ipotesi di trasferimento di azienda è fondamentale che il datore dia prova di organizzazione autonoma e oggettiva discontinuità rispetto alla gestione del fornitore uscente; in un settore in cui i mezzi di trasporto assumono “carattere determinante ed essenziale” sarà importante dimostrare di non averli ereditati dalla precedente gestione e/o dalla committenza ma, in pari tempo, sarà fondamentale dare evidenza di novità gestionali e tecniche di portata tale da provare di avere introdotto in cantiere un nuovo e specifico approccio al lavoro: una nuova e specifica metodica funzionale al conseguimento del risultato produttivo, secondo criteri diversi da quelli seguiti dal soggetto estromesso dalla commessa. A tale riguardo, è da considerare prudente una certa rimodulazione dei giri fra i diversi driver, se non altro per evitare che al cospetto del Giudice del Lavoro possa accreditarsi l’idea che la conoscenza da parte di ciascun driver della zona di assegnazione possa rappresentare a ogni effetto un know how tale da trasformare un gruppo più o meno nutrito di autisti in una vera e propria azienda e ciò indipendentemente dal peso dei beni strumentali impiegati dal fornitore.

Non meno importante la sentenza sul piano della clausola sociale prevista dall’art. 42 del CCNL Logistica. La previsione dedicata alla clausola sociale è stata modificata nel 2017; la formula adottata dalle Parti Sociali per porre in equilibrio le aspettative dei lavoratori a essere assorbiti e quelle dell’imprenditore ad agire in modo autonomo nella selezione delle risorse non brilla per chiarezza in quanto fa salva l’ “autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante”, ma non chiarisce quali siano effettivamente le posizioni
apicali. Nella lettura resa dal Tribunale milanese, l’imprenditore è libero di “riservare i ruoli di vertice ai propri dipendenti” e, quindi, di puntare su risorse di cui si fidi senza essere obbligato ad assumere chi, nella struttura del soggetto uscente, svolgeva funzioni di tipo amministrativo. Apicale non sarà, quindi, solo il dirigente o il quadro, ma, più in generale, chi (anche da impiegato) si trovi a svolgere funzioni di controllo e coordinamento.

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