Le responsabilità nella logistica secondo il nuovo art.1677 bis c.c.
== CONTENUTO SPONSORIZZATO == Il contratto di logistica costituisce, come noto, un fondamentale strumento per quanto riguarda l’approvvigionamento, il magazzinaggio e la distribuzione delle merci ed è altamente utilizzato nell’ambito di numerosi e variegati settori della produzione, rappresentando un valore strategico per moltissime aziende del comparto produttivo e della commercializzazione. L’aspetto operativo dell’attività logistica, esplicitandosi […]

== CONTENUTO SPONSORIZZATO ==
Il contratto di logistica costituisce, come noto, un fondamentale strumento per quanto riguarda l’approvvigionamento, il magazzinaggio e la distribuzione delle merci ed è altamente utilizzato nell’ambito di numerosi e variegati settori della produzione, rappresentando un valore strategico per moltissime aziende del comparto produttivo e della commercializzazione.
L’aspetto operativo dell’attività logistica, esplicitandosi nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali e dei prodotti finiti, genera infatti valore assicurando la disponibilità delle scorte nei tempi, nei luoghi e nelle quantità adeguate, garantendo in questo modo il collegamento tra l’azienda e i suoi mercati esterni (fornitori e clienti). Nonostante la sua rappresentatività e importanza strategica, prima dell’apporto legislativo in esame, il contratto di logistica integrata non è mai stato codificato e di fatto l’interpretazione giurisprudenziale prevalente consolidatosi nel tempo, l’ha sempre ricondotto nell’alveo del contratto di appalto di servizi.
In tale contesto, si è sempre fatto riferimento all’istituto della responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che dispone che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Alla fine dello scorso anno, con l’art. 1, comma 819, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore è giustamente intervenuto codificando il contratto di logistica tramite l’introduzione dell’art.1677-bis c.c. il quale recita: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili“.
L’introduzione della citata norma si è prestata nei primi commenti a talune interpretazioni a dir poco “estese” e fuorvianti, facendo arrivare taluni a sostenere che l’ingresso del citato articolo avrebbe ricondotto la logistica nell’ambito del “puro” contratto di trasporto, minando così la responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di logistica e facendo venire meno una tutela fondamentale per i numerosi addetti al settore.
Tali conclusioni sembrerebbero, tuttavia, essere state smentite non solo dalla collocazione della norma nel titolo III, capo VII (e non nel capo VIII dedicato al trasporto) che fa propendere per la sua qualificazione come sottotipo del contratto di appalto ma altresì dalla risposta ad un interpello al Ministero del Lavoro (Interpello 1/2022 dd. 17.10.22), in cui si afferma che “anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti”.
Ne deriva che il quadro giuridico delle responsabilità solidali nell’ambito della logistica non esce affatto scalfito ma, al più, rafforzato, avendo il chiarimento evidenziato che in caso di contratto di logistica che preveda la contestuale presenza di attività di movimentazione e di distribuzione, si considera prevalente, e dunque applicabile, la normativa in materia di appalto di servizi di trasporto soggetti alla regola di responsabilità di cui all’articolo 29, co. 2, d. lgs. 276/03 anziché alla speciale disciplina di cui all’art. 83 bis, d.l. 112/08.
Ciò peraltro non esclude la perdurante vigenza del meccanismo di esonero dalla responsabilità solidale prefigurato dall’art. 83 bis con riferimento ai contratti di trasporto “puro”, non riconducibili all’appalto, in quanto non continuativi.
La finalità della norma, consistente nella tipizzazione giuridica di detti contratti al fine di assicurare una disciplina uniforme nell’intero comparto, limita quindi l’applicazione delle regole vigenti in materia di contratto di trasporto ai soli aspetti relativi alla responsabilità per la perdita o il danneggiamento/deperimento delle merci. Tale lettura restrittiva trova conferma nell’utilizzo da parte del legislatore dell’espressione “alle attività di trasferimento di cose” laddove l’uso della parola “cose” rinvia immediatamente alla disciplina relativa agli obblighi e alle responsabilità connesse al trattamento delle merci.
E’ chiaro, peraltro, che questo quadro complessivo indurrà necessariamente i Tribunale alle nuove e più discordanti pronunce giurisprudenziali interpretative – districando anche il dubbio lasciato dalla normativa inerente l’applicabilità o meno dei limiti risarcitori vettoriali all’operatore logistico-, cosicché si raccomanda il ricorso ad una prudente e corretta contrattualizzazione dei rapporti nonché ad una verifica costante degli adempimenti in costanza di esecuzione del contratto: ogni eventuale equivoco sulla riconducibilità delle prestazioni rese dall’operatore nell’alveo dell’appalto piuttosto che del trasporto, invero, -con le conseguenze sopradescritte- può essere dissipato con la stesura di formali contratti che identificano puntualmente le attività rese e le rispettive responsabilità, inquadrandole nel primo o nel secondo istituto, evitando i problemi non trascurabili di identificazione della disciplina giuridica applicabile, sia su di un piano di diritto interno, sia, più ampiamente, a livello di disciplina internazionale.
Lo Studio resta come di consueto a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.
Avv. Germano Margiotta
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