Confetra esulta per la non imponibilità Iva ai subfornitori nelle spedizioni
Il Consiglio dei Ministri dà il via libera preliminare all’estensione della misura ai servizi di trasporto internazionali resi dagli spedizionieri intermediari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 luglio, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che accoglie un’importante richiesta di Confetra. Si tratta della corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 3, del Dpr n. 633/1972, relativo al regime di non imponibilità Iva per i servizi internazionali.
Questa modifica, attesa e fortemente voluta dagli operatori, estende la non imponibilità Iva anche ai servizi di trasporto resi da imprese di spedizione subfornitrici, superando le interpretazioni restrittive che negli ultimi anni avevano creato notevoli difficoltà operative e aumenti di costo per le aziende del settore.
Come spiega Carlo De Ruvo, presidente di Confetra, “negli ultimi anni, a seguito della modifica normativa del 2021 e delle successive interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle Entrate, numerose imprese di spedizione avevano riscontrato difficoltà operative, dovute all’esclusione della non imponibilità Iva per i trasporti effettuati da vettori incaricati da altri spedizionieri, considerati come ‘subfornitori'”. Questo approccio impediva l’applicazione del regime agevolato in presenza di operazioni “a catena”, generando distorsioni e un significativo aumento dei costi per le imprese della logistica.
La problematica era particolarmente sentita nel contesto delle spedizioni internazionali, dove la catena di subappalti è frequente e necessaria per la complessità delle operazioni. L’Iva sulle prestazioni intermedie si traduceva in un aggravio fiscale non trascurabile, minando la competitività delle aziende italiane.
“Confetra – prosegue De Ruvo – insieme alla propria federazione di settore Fedespedi, si è fatta portavoce delle criticità del settore, evidenziando al Mef e al viceministro Leo la necessità di un intervento chiarificatore. Con la nuova formulazione dell’art. 9 del Dpr Iva, il Governo ha accolto tali istanze, prevedendo che possano rientrare nel regime di non imponibilità Iva, in linea con l’art. 153 della Direttiva Iva, oltre che i servizi di trasporto resi per conto dell’esportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito o dello spedizioniere, anche quelli effettuati da soggetti intermediari (più di uno spedizioniere)”.
“Si tratta di un importante risultato per tutta la filiera logistica italiana – conclude il presidente di Confetra – che se confermato dal Parlamento, riconoscerà la complessità operativa delle attività di spedizione internazionale e assicurerà maggiore coerenza con il quadro normativo europeo. Ringraziamo il Mef per l’ascolto e l’impegno dimostrato. Con questa modifica, si ripristina finalmente un’interpretazione più equilibrata e funzionale dell’art. 9, a beneficio della competitività delle imprese italiane attive nel commercio internazionale”.
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