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Trasporti

Disciplina sui tempi di carico e scarico merci: ecco i chiarimenti del Mit

Intanto fa discutere una comunicazione di Msc e Medlog al mercato che deroga ai 90 minuti stabiliti e al contempo annuncia un rincaro della congestion fee

di REDAZIONE SUPPLY CHAIN ITALY
4 Novembre 2025
Stampa
Ferrero camion

La nuova norma (art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73) che disciplina i tempi di carico e scarico delle merci è stata ulteriormente chiarita e precisata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con una circolare (la n.13485) appena diffusa, risponde alle segnalazioni relative a una serie di criticità interpretative pervenute sia da parte della committenza sia da parte degli autotrasportatori e specifica che “la novellata norma mira a introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto”.

L’intervento del Mit ricorda che “la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati) ai fini di carico e scarico della merce: è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1); è stabilito in 100 euro l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2); l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo”.

Secondo il dicastero “emerge quindi chiaramente che: nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico; non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico; l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora”. La norma, peraltro, chiarisce che “l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore”.

La circolare rileva “l’importanza rivestita dal contratto di trasporto (il d.lgs. 286/2005 è imperniato sul favor verso il contratto scritto) e delle indicazioni fornite al vettore circa il luogo e l’orario di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico”. Oltre a ciò si evidenzia che “nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento”.

L’intervento sottolinea inoltre che “il vettore può dimostrare l’orario d’arrivo con strumenti digitali” ed è “fondamentale, pertanto, che siano individuati esattamente l’orario e il luogo di carico o scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico”. Il Mit raccomanda altresì di “fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell’indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per ‘eventuali cause di forza maggiore’, anche in considerazione che la norma di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale”.

Nelle stesse ore in cui arrivava alle associazioni questa circolare, hanno fatto discutere due comunicazioni inviate da Msc Italia e da Medlog (rispettivamente l’agente generale e la società di trasporto terrestre della compagnia di navigazione Msc nel nostro Paese) nelle quali si annuncia, fra le altre cose, di determinare, a far data dal 10 novembre, il tempo complessivo per effettuare ogni singola operazione di carico/scarico come segue: “Trasporti Round Trip da e per i porti di Genova, La Spezia, Livorno in 180 minuti; Trasporti Round Trip da e per i porti non citati sopra in 120 minuti; Trasporti One Way da e per tutti i porti in 120 minuti; Trasporti intermodali in 120 minuti”.

Da un lato, dunque, Msc intende assicurarsi tempi più lunghi per le operazioni di carico e scarico, dall’altro annuncia un adeguamento (verso l’alto) degli importi delle Port Fee (o congestion fee) che dal prossimo 1 dicembre diventano: “Genova/La Spezia € 108/viaggio; Livorno/Venezia € 78/viaggio”.

Il terzo intervento comunicato da Msc riguarda la modifica dei “valori di multistop, della sosta notturna e delle addizionali per i trasporti Adr e Cer: “Multistop: 2 stop € 80, 3 stop € 95, Stop successivi € 115; Sosta Notturna: € 450; ADR/CER: € 150”.

Al netto delle prevedibili proteste degli spedizionieri per questi aumenti annunciati da Msc (le cui scelte vengono spesso seguite poi dagli altri vettori marittimi), la norma che disciplina i tempi di carico e scarico pare abbia effettivamente già sortito l’effetto di una maggiore organizzazione e programmazione (e dunque efficienza) nei caricatori e ricevitori delle merci.

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