Al via da oggi il dazio Ue sui piccoli pacchi: le linee guida delle Dogane
Ambito di applicazione, importi previsti, passaggi ulteriori e la differenza con la handling fee tra i punti toccati nella nota
Con l’entrata in vigore – fissata a oggi, 1 luglio 2026 – del nuovo dazio temporaneo Ue sui ‘piccoli pacchi’, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha elaborato un vademecum che sintetizza gli elementi della misura, ne ricorda gli obiettivi e chiarisce alcuni dubbi frequenti sulla base delle risposte alle Faq stilate direttamente dalla Commissione Europea.
Il dazio doganale forfettario e temporaneo, ricorda innanzitutto Adm, vale 3 euro per articolo ed è applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi inviate direttamente a una persona che si trova in Ue.
Prevista dalla riforma del sistema doganale europeo, la misura elimina l’attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro. L’intervento risponde alla rivoluzione portata dall’e-commerce in Europa, che ha portato alla importazione in Ue nel solo 2025 di circa 5,9 miliardi di articoli di basso valore. La sua introduzione mira anche a garantire parità di condizioni per gli operatori economici europei e contrastare fenomeni fraudolenti in danno ai consumatori, dato che dalle verifiche effettuate lo scorso anno è che tra cosmetici, Dpi, integratori alimentari, giocattoli e prodotti elettronici importati oltre il 60% di quelli controllati non rispettava gli standard europei in materia di sicurezza e conformità.
Elemento chiave, è il fatto che l’importo non viene determinato per singolo collo, ma in base alla classificazione tariffaria dei singoli articoli contenuti nel pacco e dichiarata in dogana.
Altro aspetto da sottolineare è il fatto che la misura forfettaria è temporanea, ovvero resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà in funzione l’EU Customs Data Hub per l’e-commerce e le merci saranno soggette all’aliquota daziaria normale prevista dalla tariffa doganale.
Tra i dubbi frequenti che la nota prova a chiarire c’è quello relativo alle due distinte misure che introdurrà in questo ambito la Ue. Il dazio in vigore da oggi, vi si spiega, non va confuso con la tassa di gestione (handling fee) che scatterà dal prossimo novembre (ma con importo e data di applicazione ancora da definire), volta coprire i costi di sdoganamento. A differenza del dazio doganale temporaneo che si applica per ogni articolo contenuto nella spedizione, la tassa si applicherà alla spedizione, a prescindere dal numero di articoli in essa contenuti.
La nota chiarisce inoltre che il dazio si applica a “tutte le merci contenute in spedizioni di valore fino a 150 € vendute a distanza (ad esempio, tramite e-commerce ai consumatori), indipendentemente dal regime Iva (Ioss, accordi speciali o Iva ordinaria), mentre ne sono escluse quelle che “beneficiano di accordi commerciali preferenziali o misure dell’Unione doganale, a condizione che l’Iva non venga riscossa tramite Ioss e che siano dichiarate con tracciato H1”.
Quanto al responsabile del pagamento del dazio, questo è il dichiarante della merce, ossia il venditore o l’importatore (titolare di Ioss, beneficiario di accordi speciali o suo rappresentante indiretto, rappresentante indiretto dell’importatore), mentre solo in casi rarissimi sarà l’acquirente (per gli Stati membri che offrono un sistema di dichiarazione online gratuito per i cittadini).
Un ulteriore passaggio previsto nell’ambito di applicazione di questa misura sarà, dal 1 novembre, l’obbligatorietà degli identificativi di prodotto (Pid) per migliorare la tracciabilità e i controlli di sicurezza (mala loro dichiarazione, aggiunge Adm, potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi).
Ulteriori informazioni sono disponibili in lingua inglese a questi link:
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