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Trasporti

Il Tar conferma la sanzione da 8 milioni per greenwashing a Gls

Tra i punti contestati l’applicazione obbligatoria del programma Climate Protect ai clienti con minor forza contrattuale

di Redazione SUPPLY CHAIN ITALY
1 Giugno 2026
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Gls

Il Tar del Lazio ha respinto integralmente il ricorso presentato da Gls contro la sanzione da 8 milioni di euro che era stata inflitta a suo carico dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche di greenwashing, confermandone validità e importo.

Il caso era emerso nel gennaio 2025, quando l’antitrust aveva multato Gls Italy (insieme alla capogruppo europea Gls Bv e a Gls Enterprise Srl) per pratiche commerciali scorrette – nella fattispecie appunto di greenwashing – realizzate nell’ambito del programma ambientale aziendale Climate Protect. Le accuse erano di diverso tipo e andavano dall’utilizzo improprio e fuorviante dei concetti di ‘riduzione’ e ‘compensazione’ delle emissioni ambientali nelle comunicazioni alla clientela, all’aver lasciato intendere (a clienti, consumatori e affiliati), di avere effettuato investimenti per sostenere iniziative in entrambe le due direzioni, nonché di avere applicato trattamenti diversi ai clienti con minore o maggiore forza contrattuale, imponendo il pagamento dei costi del programma ai primi.

Nel loro pronunciamento, i giudici amministrativi hanno confermato come Gls abbia comunicato le proprie iniziative climatiche utilizzando in modo “promiscuo ed inesatto” i termini ‘compensazione’ e ‘riduzione’ (delle emissioni), in modo “da creare confusione proprio nel destinatario con il maggiore bagaglio conoscitivo” in materia, in sostanza sovrapponendoli.

Un altro elemento critico riguarda il fatto che alcuni proclami presenti sul sito internet del gruppo fossero formulati in modo da far ritenere che alcuni di questi (in particolare una certificazione) fossero presentati come risultati già raggiunti, quando invece rappresentavano obiettivi futuri. Allo stesso modo la sentenza del Tar critica anche la rappresentazione della flotta green di Gls, la quale riportava indicazioni inesatte ad esempio sulla presenza di mezzi a Gnl e una percentuale “artificiosamente gonfiata” di edifici alimentati con energia pulita.

Un punto centrale della sentenza è poi quello relativo al contributo economico richiesto ai clienti per aderire al programma Climate Protect. Al riguardo i giudici scrivono come le somme incassate da Gls a titolo di contributo ambientale “non siano state impiegate al fine di procedere alla compensazione delle emissioni” e che l’azienda “contrariamente a quanto affermato, non ha contribuito con proprie risorse al programma”. Al riguardo il Tar richiama inoltre le risultanze dell’istruttoria dell’Antitrust secondo cui gli importi incassati avrebbero superato le spese sostenute per le iniziative ambientali.

Un altro passaggio riguarda poi i certificati rilasciati ai clienti aderenti al programma. Senza entrare nel merito della validità tecnica della norma internazionale EN 16258:2012 utilizzata da Gls per il calcolo delle emissioni, i giudici hanno concluso che il modo in cui le certificazioni venivano presentate fosse potenzialmente fuorviante, in quanto il sistema adottato non misurava l’effettivo impatto ambientale del singolo cliente attribuendogli invece una quota media delle emissioni dell’intero network sulla base del numero di pacchi movimentati.
Infine i giudici amministrativi, considerando unitariamente l’operato di Gls Italy e Gls Enterprise (interamente controllata dalla prima), hanno rilevato come la strategia aziendale fosse quella di “esonerare i top client dall’imposizione del contributo climatico di guisa da farlo gravare unicamente sui piú piccoli imprenditori”, per i quali l’adesione era di fatto sostanzialmente obbligatoria.

Ultimo punto del pronunciamento è quello relativo all’importo della sanzione, riguardo il quale il Tar del Lazio ha riscontrato come questo corrisponda “a meno dell’1% del fatturato annuo (dell’azienda, ndr)” e sia “sicuramente quindi sostenibile per il professionista sanzionato”.

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